In questa guida vediamo quali sono i requisiti dell’assegno bancario.
Requisiti formali
Nel caso in cui i requisiti formali richiesti non sussistano, il documento non può essere considerato “assegno bancario” (art. 2).
Si tratta di (art. 1):
-denominazione di “assegno bancario” sul titolo;
ordine di pagamento impartito alla banca dal cliente, espresso in cifre e in lettere;
-indicazione della banca trattaria;
firma del cliente-traente;
-indicazione di luogo e data di emissione;
-indicazione del luogo di pagamento: se non viene menzionato, fa fede il luogo indicato accanto al nome del trattario (banca).
Requisiti di regolarità
Se non sono presenti i requisiti di regolarità, l’ assegno bancario rimane valido, ma sono previste sanzioni pecuniarie.
Si tratta di:
a) esistenza presso la banca trattaria di fondi disponibili per una somma almeno pari a quella dell’assegno bancario emesso (art. 39);
b) presenza della c.d. “convenzione di assegno”, ovvero di un accordo con la banca in base al quale il traente può utilizzare le somme disponibili tramite emissione di assegni bancari;
c) bollo. L’inosservanza delle norme sul bollo comporta, per l’assegno bancario, la perdita della qualità di titolo esecutivo (art. 118).
Si tratta quindi di requisiti piuttosto semplici.