In questa guida spieghiamo come si scrive una lettera di assunzione e quali sono le sue conseguenze.
FORMA: il contratto di lavoro subordinato non deve essere stipulato in una specifica forma, ma è soggetto al principio generale della libertà di forma (art. 1325 c.c.). La forma scritta è richiesta solo ai fini di prova (ad probationem) del contratto, e non anche ai fini di validità (ad substantiam, art. 1352 c.c.) dello stesso, che può essere concluso anche mediante forma tacita o comportamento concludente. La forma scritta del contratto è tuttavia normalmente utilizzata nella prassi, mediante la consegna della c.d. lettera di assunzione; questa non è altro che un contratto di lavoro, in quanto contiene l’incontro delle volontà delle parti.
CONTENUTO: la lettera di assunzione non deve necessariamente disciplinare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. È possibile indicare solo gli elementi essenziali del rapporto, che necessitano di una specificazione individuale (livello, mansioni, retribuzione) mentre si può rinviare alla disciplina contenuta nella legge o nella contrattazione collettiva per tutti gli aspetti che non necessitano di una regolazione individuale (Cass. 15.12.1999, n. 14109).
OBBLIGHI di INFORMATIVA: l’imprenditore, al momento dell’assunzione, deve far conoscere al prestatore di lavoro la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate in relazione alle mansioni pattuite (art. 96 disp. att. c.c.). Questo obbligo, a seguito dell’istituzione del Libro unico del lavoro, deve essere adempiuto mediante consegna al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, di una copia della comunicazione telematica di assunzione ovvero copia del contratto individuale con tutte le informazioni legate anche all’instaurazione del rapporto di lavoro.
ECCEZIONI: il principio della libertà di forma è derogato in relazione ad alcune tipologie contrattuali specifiche, per le quali la legge richiede la forma scritta non solo ai fini di prova, ma anche ai fini di validità del contratto. La forma scritta del contratto è richiesta a pena di nullità per il contratto di somministrazione di manodopera (art. 20 D.Lgs. 276/2003) stipulato tra un’Agenzia per il lavoro autorizzata alla somministrazione di manodopera ed un’impresa utilizzatrice. Altre ipotesi di forma scritta richiesta ai fini di validità riguardano il contratto di lavoro sportivo (art. 4, co. 1, L. 23.3.1981, n. 91), il contratto di arruolamento del personale marittimo (art. 328 cod. nav.), e la clausola con cui le parti decidono di svolgere un orario di lavoro part time (art. 2 D.Lgs. 61/2000). Altre deroghe sono previste per l’introduzione nel contratto di elementi accidentali la cui apposizione potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore. Al fine di evitare l’abuso di questi strumenti, il legislatore è solito richiedere la forma scritta non solo ai fini probatori, ma come condizione di validità del contratto. Sono soggetti a questa regola più stringente l’apposizione del termine nel contratto a tempo determinato, il patto di prova e il patto di non concorrenza.
CONSEGUENZE del DIFETTO di FORMA: nel caso in cui la forma scritta sia richiesta solo ai fini di prova del contratto, la sua mancanza è superabile, nel rispetto delle norme che disciplinano la prova dei contratti, mediante prova contraria. Questa ipotesi è, tuttavia, ormai del tutto residuale nella prassi applicativa, nella quale la forma scritta costituisce la comune forma di stipulazione del contratto di lavoro. Invece, nel caso in cui la forma scritta sia richiesta ai fini della validità del contratto, la sua mancanza comporta la nullità del contratto, con la conseguente applicazione delle regole previste dall’art 2126 c.c.
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE: sussiste la responsabilità precontrattuale in capo alla società che avvii le trattative per il conferimento della posizione di amministratore delegato, inducendo il candidato a dimettersi dal posto di lavoro subordinato precedentemente ricoperto, accettando pro tempore la qualifica di consulente e che, poi, senza una valida ragione, abbandoni le trattative (Cass. 25.1.2012, n. 1051).
LETTERA di IMPEGNO all’ASSUNZIONE: nella prassi accade spesso che il datore di lavoro, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro, sottoscriva una lettera di impegno all’assunzione. Tale lettera ha natura di contratto preliminare; in caso di mancato rispetto dell’impegno da parte del datore di lavoro, il lavoratore può agire in giudizio per chiedere ed ottenere una sentenza costitutiva, mediante la quale il Giudice produce gli effetti del contratto di lavoro, oppure la risoluzione del contratto ed il pagamento di una somma a titolo di risarcimento (Cass. 4.6.2003, n. 8889). La lettera di impegno può contenere una condizione sospensiva, al cui verificarsi è subordinata l’efficacia della lettera stessa.